Sez. 1, Sentenza n. 22786 del 06/12/2004 (Rv. 582414 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Configurabilità - Condizioni - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di appello avverso sentenza di rigetto di domanda di addebito di separazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il requisito della "sommaria esposizione dei fatti" richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., a pena di nullità, con riguardo all'atto di appello - la cui sussistenza è oggetto di un apprezzamento di fatto, che, in quanto fondato su di una motivazione congrua e logica, si sottrae al sindacato di legittimità - non esige una rigorosa enunciazione, formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, può emergere anche da una illustrazione sommaria, purchè chiara ed univoca, tale da fornire al giudice del gravame, sebbene indirettamente, attraverso le argomentazioni svolte a sostegno dei motivi, gli elementi indispensabili per l'esatta individuazione delle domande rivoltegli e per la precisa cognizione delle ragioni della doglianza, di guisa da consentirgli di stabilire l'ambito del "devolutum" e le questioni sottoposte al riesame. Pertanto, in caso di impugnazione della sentenza che abbia rigettato la domanda di addebito della separazione ad uno dei coniugi, l'atto di appello che si limiti a dedurre il mancato esame, da parte del primo giudice, di alcuni comportamenti del coniuge cui si era chiesto addebitarsi la separazione lesivi dei doveri nascenti dal matrimonio(nella specie, percosse e relazione adulterina), non è affetto da nullità, consentendo al secondo giudice di individuare i punti della sentenza che si intendono far riformare, nonché le ragioni di censura rivolte dall'appellante alla decisione impugnata; mentre la indagine in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra detti comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, necessaria al fine del giudizio sull'addebitabilità della separazione, e che deve svolgersi sulla base della valutazione globale e della comparazione del contegno di entrambi i coniugi, attiene all'esame del merito della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)