Sez. 3, Sentenza n. 8343 del 01/09/1997 (Rv. 507430 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto di appello - Sanatoria - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
L'inosservanza dell'onere dell'esposizione sommaria dei fatti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. produce non l'inammissibilità dell'appello, non prevista da alcuna norma, ma la nullità del relativo atto e questa rimane sanata per effetto della costituzione dell'appellato, purché in pendenza del termine per appellare.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)