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Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 02/05/1975 (Rv. 375315 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO DELLO INTERVENIENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO RICHIESTO.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375315-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO DELLO INTERVENIENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO RICHIESTO.*

Nella procedura esecutiva immobiliare, l'art 563 cod proc civ non richiede, per l'intervento dei creditori, a differenza dell'art 525 dello stesso codice, i requisiti di liquidita ed esigibilita del credito, ma quello della certezza. (V 790/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 563

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)