Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 02/05/1975 (Rv. 375315 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO DELLO INTERVENIENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO RICHIESTO.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO DELLO INTERVENIENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REQUISITO RICHIESTO.*
Nella procedura esecutiva immobiliare, l'art 563 cod proc civ non richiede, per l'intervento dei creditori, a differenza dell'art 525 dello stesso codice, i requisiti di liquidita ed esigibilita del credito, ma quello della certezza. (V 790/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 563
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)