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Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 02/04/1981 (Rv. 412558 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1981-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412558-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - REQUISITI.*

Nella procedura esecutiva immobiliare, l'art 563 cod proc civ non richiede, per l'intervento dei creditori, a differenza dell'art 525 dello stesso codice, concernente l'esecuzione mobiliare, gli estremi della liquidita ed esigibilita del credito, ma solo il requisito della certezza. Costituendo tale requisito una condizione dello intervento, il giudice dell'esecuzione deve, volta per volta, anche di ufficio, accertarne la sussistenza, al fine di ammettere o meno l'intervento. (V 4027/76, mass n 382690, sulla prima parte; (V 198/68, mass n 331069, sulla seconda parte; (V 1175/62, mass n 251927, sulla seconda parte; (Conf 1691/75, mass n 375315, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 563

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)