Sez. 3, Sentenza n. 4027 del 05/11/1976 (Rv. 382690 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RICORSO PER INTERVENTO - CONTENUTO - TITOLO DEL CREDITO - ESIBIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RICORSO PER INTERVENTO - CONTENUTO - TITOLO DEL CREDITO - ESIBIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'art 563 cod proc civ, nel disciplinare l'intervento nelle esecuzioni immobiliari, si richiama al precedente art 499, dal quale si evince che il ricorso per intervento deve contenere la indicazione del credito e quella del titolo di esso, senza che sia necessario corredare la domanda con il titolo stesso, la cui esibizione e necessaria unicamente per provocare Atti di esecuzione e per partecipare al riparto. Inoltre la norma citata, a differenza dell'art 525 cod proc civ che disciplina l'intervento nelle esecuzioni mobiliari, non richiede neppure i requisiti di liquidita ed esigibilita del credito, che puo essere percio anche sottoposto a termine o condizione, ma soltanto il requisito della certezza. (Conf 1691/75, mass n 375315 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 563
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)