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Sez. 3, Sentenza n. 1097 del 30/01/1995 (Rv. 490125 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Inadempimento o ritardo nell'adempimento - Giustificazione per l'inadempienza dell'altra parte - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490125-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore non soltanto quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ma anche quando risulti comunque giustificato in relazione all'"exceptio inadimpleti contractus" dall'inadempienza dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)