Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006 Ud. (dep. 06/02/2007) Rv. 235659 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Reato colposo - Accertamento della colpa - Prevedibilità dell'evento dannoso - Fondamento - Valutazione - Criterio "ex ante" - Obbligo di diligenza - Contenuto.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, giacchè non può essere addebitato all'agente modello (l'"homo ejusdem professionis et condicionis") di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva. Quanto all'apprezzamento del parametro della prevedibilità, con specifico riguardo alla individuazione del momento cui occorre fare riferimento per poter pretendere che l'agente riconoscesse i rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi, è da ritenere che l'agente abbia in proposito un obbligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio comune ed anche se non applicate nel circolo di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)