Sez. 1, Sentenza n. 4918 del 05/06/1987 (Rv. 453541 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - DI CAPITALE - DERIVANTE DAL REIMPIEGO DEL PREZZO RICAVATO DALLA VENDITA DI UN BENE - TASSABILITÀ - DEDUZIONE E DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA SUSSISTENZA DEL REIMPIEGO - NECESSITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - DI CAPITALE - DERIVANTE DAL REIMPIEGO DEL PREZZO RICAVATO DALLA VENDITA DI UN BENE - TASSABILITÀ - DEDUZIONE E DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA SUSSISTENZA DEL REIMPIEGO - NECESSITÀ.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile, l'art. 86 secondo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 pone una presunzione di redditività del capitale dato a mutuo, od altrimenti investito, ma non autorizza a presumere l'esistenza dell'investimento. Pertanto, con riguardo al prezzo ricavato da una vendita di beni, la tassabilità di un reddito di capitale, derivante dal reimpiego di tale prezzo, postula che l'amministrazione finanziaria deduca e dimostri con qualsiasi mezzo e, quindi, anche con presunzioni la sussistenza di uno specifico titolo del reimpiego - che potrà formare oggetto di contestazione da parte del contribuente - al fine di dedurre presuntivamente la esistenza di un reddito tassabile. (V 934/86, mass n 444457; (V 2871/85, mass n 440623; (V 2412/79, mass n 398721).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)