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Sez. 1, Sentenza n. 2412 del 26/04/1979 (Rv. 398721 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - DA CAPITALE - IMPIEGO DI UN CAPITALE O ESISTENZA DI CREDITI LIQUIDI ED ESIGIBILI PRODUTTIVI DI INTERESSI LEGALI - NECESSITA - RISCOSSIONE DEL PREZZO DI UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - PRESUNZIONE DI IMPIEGO DI CAPITALE FRUTTIFERO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398721-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - DA CAPITALE - IMPIEGO DI UN CAPITALE O ESISTENZA DI CREDITI LIQUIDI ED ESIGIBILI PRODUTTIVI DI INTERESSI LEGALI - NECESSITA - RISCOSSIONE DEL PREZZO DI UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - PRESUNZIONE DI IMPIEGO DI CAPITALE FRUTTIFERO - ESCLUSIONE.*

L'ipotesi di un reddito derivante da capitale, tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, si verifica, a norma degli artt 81 e 86 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, solo quando risulta, come presupposto del reddito, l'impiego di un capitale, ovvero quando sia stata accertata l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili, considerati produttivi di interessi nella misura legale, poiche in tali casi sorge una presunzione iuris tantum di produttivita del danaro: nel caso, invece, di riscossione del prezzo di una compravendita immobiliare non e possibile invocare la presunzione che un capitale effettivamente impiegato sia fruttifero, poiche si tratterebbe di rendere operante una duplice presunzione (praesumptum de praesumpto), come tale inammissibile, e cioe che ogni somma di danaro, anche se introitata a titolo di corrispettivo nei contratti di scambio, debba presumersi impiegata in qualche modo, e che da tale impiego debba, inoltre, presumersi la percezione di un reddito.*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)