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Sez. 1, Sentenza n. 104 del 15/01/1990 (Rv. 464785 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO (NOZIONE) - DERIVANTE DAL REIMPIEGO DEL CAPITALE CONSEGUENTE ALLA LIQUIDAZIONE DI QUOTE SOCIALI - TASSABILITÀ - DEDUZIONE E DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA SUSSISTENZA DEL REIMPIEGO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464785-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO (NOZIONE) - DERIVANTE DAL REIMPIEGO DEL CAPITALE CONSEGUENTE ALLA LIQUIDAZIONE DI QUOTE SOCIALI - TASSABILITÀ - DEDUZIONE E DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA SUSSISTENZA DEL REIMPIEGO - NECESSITÀ.*

In tema d'imposta di R.m., l'art. 86, comma secondo, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 pone una presunzione di redditività del capitale dato a mutuo od altrimenti investito, ma non anche autorizza a presumere l'esistenza dell'investimento. Pertanto, con riguardo alla disponibilità di capitale (nella specie, conseguente alla liquidazione di quote sociali), la correlativa imposizione postula che l'amministrazione finanziaria deduca e dimostri con qualsiasi mezzo e, quindi, anche con presunzioni la sussistenza di uno specifico titolo del reimpiego - che potrà formare oggetto di contestazione da parte del contribuente - al fine di dedurre presuntivamente la esistenza di un reddito tassabile. (V 934/86, mass n 444457; (V 2871/85, mass n 440623; (V 2412/79, mass n 398721; (Conf 4918/87, mass n 453541).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)