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Sez. 1, Sentenza n. 6679 del 24/03/2006 (Rv. 587535 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa valutazione di decisive risultanze processuali - Onere del ricorrente di specifica indicazione - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Fattispecie in materia di determinazione dell'indennità di asservimento di un suolo agricolo.
Stato
decisa il 2006-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587535-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente - se necessario, attraverso la trascrizione integrale nel ricorso - della risultanza (parte di un documento, di un accertamento del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione di controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice, perché solo tale specificazione consente al giudice di legittimità - cui è precluso, salva la denuncia di "error in procedendo", l'esame diretto dei fatti di causa - di deliberare la decisività della risultanza non valutata, con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui, nel denunciare l'omessa valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, ci si limiti a rinviare alla prospettazione fatta negli atti di causa (nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso che, riguardo alla valutazione di un suolo agricolo ai fini della determinazione di indennità di asservimento, aveva genericamente denunciato l'omessa considerazione di una particolare coltura, rinviando alle difese presentate nel giudizio di merito e al proprio fascicolo di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)