Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007 (Rv. 594292 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa valutazione di decisive risultanze processuali - Onere del ricorrente di specifica indicazione - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Fattispecie in materia di determinazione dell'indennità di esproprio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il motivo di censura in ordine alla determinazione dell'indennità di esproprio effettuata dal giudice di merito, nonostante che per l'intervenuta scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità sia venuto meno il decreto di esproprio, deve soddisfare al requisito di autosufficienza, e, tenendo conto che non è consentito al giudice di legittimità un autonomo accertamento delle circostanze di fatto, deve indicare, valendo il principio generale per cui, vertendosi in tema di realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, la dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione dei piani di zona, ha la durata di diciotto anni (il termine originario di dieci anni di cui all'art. 9 legge 18 aprile1962, n. 167 è stato aumentato a quindici anni dall'art. 1 d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in legge 27 giugno 1974, n. 274, e un'ulteriore proroga di tre anni è stata assicurata dall'art. 51 legge 5 agosto 1978, n. 457), quale sia la decorrenza del termine, e se il procedimento abbia previsto un eventuale diverso sviluppo rispetto al "cursus" ordinario della procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 274, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 5, Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)