diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3006 del 27/03/1987 (Rv. 452104 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE INCOMPLETA - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI PROCEDERE IN VIA INDUTTIVA - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE SINTETICA DELL'ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452104-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE INCOMPLETA - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI PROCEDERE IN VIA INDUTTIVA - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE SINTETICA DELL'ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema d'imposta complementare progressiva sul reddito, la amministrazione finanziaria, a fronte di una dichiarazione del contribuente che abbia omesso di indicare determinati redditi, ha il potere di procedere in via induttiva, a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, mediante atto di accertamento che non richiede una motivazione analitica, con specificazione cioè dei singoli cespiti od unità immobiliari, ma assolve il relativo Obbligo anche con una motivazione sintetica, purché idonea a porre il contribuente in grado di contestare l'an ed il quantum della pretesa fiscale. (V 1994/84, mass n 434067; (V 2230/82, mass n 420097).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 75, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)