Sez. 1, Sentenza n. 1994 del 26/03/1984 (Rv. 434067 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE SINTETICA - IDONEITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE SINTETICA - IDONEITÀ.*
In tema d'imposta complementare progressiva sul reddito, la amministrazione finanziaria, a fronte di una dichiarazione del contribuente che abbia omesso di indicare determinati redditi, ivi compresi quelli di fabbricati, ha il potere di procedere in via induttiva, a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, mediante atto di accertamento che non richiede una motivazione analitica, con specificazione cioè dei singoli cespiti od unità immobiliari, ma assolve il relativo Obbligo anche con una motivazione sintetica, purché idonea a porre il contribuente in grado di contestare l'an ed il quantum della pretesa fiscale, senza comportare, in caso di opposizione del contribuente medesimo, preclusione della facoltà di porre in discussione l'esistenza e l'entità del reddito (legittimamente accertato dall'amministrazione con motivazione sintetica) secondo gli ordinari criteri che regolano l'acquisizione e valutazione delle prove nel processo tributario ed anche utilizzando la Determinazione analitica dei redditi immobiliari. (V 2230/82, mass n 420097; (V 687/81, mass n 411154).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 69, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 75, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)