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Sez. 3, Sentenza n. 3679 del 09/04/1998 (Rv. 514405 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Esercizio del diritto di cronaca - Requisiti di liceità - Nel caso di notizie arrecanti pregiudizio all'onere e alla reputazione altrui.
Stato
decisa il 1998-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514405-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

La divulgazione a mezzo stampa di notizie che arrecano pregiudizio all'onore e alla reputazione altrui deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni, la verità oggettiva della notizia pubblicata, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). Il diritto di cronaca può poi risultare limitato dall'esigenza dell'attualità della notizia, quale manifestazione del diritto alla riservatezza, intesa quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)