Sez. 2, Sentenza n. 1395 del 21/04/1976 (Rv. 380106 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - SOPRAELEVAZIONI - OBBLIGATORIETA - AREA SOTTOSTANTE OCCUPATA DA COSTRUZIONI - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - SOPRAELEVAZIONI - OBBLIGATORIETA - AREA SOTTOSTANTE OCCUPATA DA COSTRUZIONI - IRRILEVANZA.*
Anche quando l'area intermedia tra due edifici non sia, fino a una certa altezza, libera da costruzioni, non puo escludersi la applicabilita dell'art 6, comma quarto, della legge n 1684 del 1962 (legge antisismica), sebbene tale norma ponga la previsione di intervalli di isolamento libera da costruzioni. In detta previsione, infatti, debbono comprendersi anche gli intervalli tra parti sopraelevate di edifici, e cio sia in base all'interpretazione logica della norma, che non contiene eccezioni o limitazioni specifiche, sia, soprattutto, in base alla ratio della stessa, volta a scongiurare pericolo di danno alle persone in caso di crolli di fabbricati per terremoto, pericolo egualmente sussistente negli intervalli di costruzioni che sviluppano verso l'alto, anche se gli intervalli medesimi non abbiano inizio dal suolo.*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)