Sez. 2, Sentenza n. 7727 del 19/12/1986 (Rv. 449703 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI EX ART. 2051 COD. CIV. - SUSSISTENZA DI REGOLA A CARICO DEL SOLO CONDUTTORE - CORRESPONSABILITÀ DEL LOCATORE EX ART. 2043 COD. CIV. - CONDIZIONI - OMESSA EFFETTUAZIONE DI RIPARAZIONI ECCEDENTI LA PICCOLA MANUTENZIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI EX ART. 2051 COD. CIV. - SUSSISTENZA DI REGOLA A CARICO DEL SOLO CONDUTTORE - CORRESPONSABILITÀ DEL LOCATORE EX ART. 2043 COD. CIV. - CONDIZIONI - OMESSA EFFETTUAZIONE DI RIPARAZIONI ECCEDENTI LA PICCOLA MANUTENZIONE.*
La locazione comporta il passaggio al conduttore della custodia dell'immobile locato, con la conseguenza che la responsabilità per i danni derivati da tale immobile, a norma dell'art. 2051, cod. civ. è di regola ipotizzabile a carico del solo conduttore. Tuttavia anche il locatore può diventare responsabile degli stessi danni, in concorso con il conduttore in base alla diversa disposizione dell'art. 2043 cod. civ. (con il conseguente Onere probatorio a carico del danneggiato), qualora, avvertito dal conduttore o comunque consapevole della necessità di riparazioni eccedenti la piccola manutenzione, abbia trascurato di provvedervi. (V 5068/84, mass n 437540; (V 3063/84, mass n 435109; (Conf 4068/86, mass n 446878, sulla prima parte; (Conf 5989/81, mass n 416774; (Conf 1992/76, mass n 380106; (contra 1589/85, mass n 439574; (contra 1868/83, mass n 426712).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)