Sez. 3, Sentenza n. 30224 del 21/06/2011 Ud. (dep. 29/07/2011) Rv. 251284 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Contravvenzioni antisismiche - Obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico - Divieto di esecuzione di interventi edilizi in assenza di autorizzazione - Interventi marginali e di esigua entità - Rilevanza - Esclusione.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
Ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 94, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 d.P.R. citato), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi difensiva fondata sulla natura marginale degli interventi e sull'esigua entità degli stessi, tale da non richiedere verifiche strutturali).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)