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Sez. 3, Sentenza n. 30224 del 21/06/2011 Ud. (dep. 29/07/2011) Rv. 251284 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Contravvenzioni antisismiche - Obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico - Divieto di esecuzione di interventi edilizi in assenza di autorizzazione - Interventi marginali e di esigua entità - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251284-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

Ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 94, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 d.P.R. citato), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi difensiva fondata sulla natura marginale degli interventi e sull'esigua entità degli stessi, tale da non richiedere verifiche strutturali).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)