Sez. 3, Sentenza n. 38142 del 26/09/2001 Ud. (dep. 24/10/2001) Rv. 220269 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Costruzioni in materiali diversi da cemento armato - Disciplina di cui alla legge febbraio 1974, n. 64 - Applicabilità .
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
In tema di edilizia, le disposizioni della normativa antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità , a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato dettata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 - in quanto l'esigenza di maggiore rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)