Sez. 3, Sentenza n. 33767 del 10/05/2007 Ud. (dep. 03/09/2007) Rv. 237375 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | L. n. 64 del 1974 - Ambito di applicazione - Natura dei materiali e delle strutture - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
In tema di violazioni edilizie, le disposizioni in materia antisismica di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64 (oggi abrogata e sostituita dalle corrispondenti disposizioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa "comunque" interessare la pubblica incolumità, a prescindere dalla natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 17 della citata L. n. 64 per la realizzazione di alcuni loculi all'interno di un cimitero comunale, in difetto di preventiva denuncia scritta dei lavori e deposito degli elaborati progettuali presso l'ufficio competente).
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)