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Sez. 5, Sentenza n. 1226 del 29/01/2001 (Rv. 543526 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Decadenza ai sensi dell'art. 7, comma primo, della legge n. 604 del 1954 - Presupposti - Tassatività della previsione - Conseguenze - Mantenimento del trasferimento all'interno della famiglia coltivatrice - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543526-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

L'art. 7, comma primo, della legge 6 agosto 1954. n. 504 (come integrato dall'art. 28, comma primo, della legge 26 maggio 1965 n. 590), laddove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina nell'ipotesi di avvenuta alienazione del fondo prima del decorso di dieci anni, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa; da ciò consegue che comporta decadenza dalle agevolazioni in oggetto anche l'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà venga comunque mantenuto nell'ambito della famiglia coltivatrice.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)