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Sez. 5, Sentenza n. 1546 del 03/02/2003 (Rv. 560223 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Godute in sede di acquisto del fondo dall'acquirente - Vendita volontaria prima del termine di dieci anni dall'acquisto - Decadenza ex art. 7 della legge n. 604 del 1954 - Alienazione del bene disposta entro il termine dall'erede - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560223-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

La decadenza dalle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina che, a norma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, colpisce l'acquirente il quale, prima del termine decennale stabilito, "aliena volontariamente" il bene acquistato, si verifica anche nel caso in cui l'alienazione sia disposta dall'erede del beneficiario. Più in particolare, poiché l'erede succede al "de cuius" a titolo universale, subentrando anche nella specifica situazione giuridica soggettiva passiva di divieto di alienazione del bene nel detto termine, a nulla rileva che la vendita sia stata determinata dall'impossibilità per l'erede di provvedere alla coltivazione del fondo, potendo costituire causa di forza maggiore escludente la decadenza soltanto un evento che agisca in senso assoluto ed oggettivo, come causa esterna non imputabile al contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)