Sez. 5, Sentenza n. 13219 del 26/10/2001 (Rv. 549850 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Decadenza ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 604 del 1954 - Presupposti - Tassatività delle previste eccezioni - Conseguenze - Trasferimento del fondo da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell'alienante - Operatività della decadenza.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
L'art. 7, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, come integrato dall'art. 28, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, là dove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina nell'ipotesi di avvenuta alienazione del fondo prima del decorso di dieci anni, non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa; detta decadenza, pertanto, opera anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà sia stato compiuto da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell'alienante.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)