Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015 (Rv. 635446 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Deposito di copia fotostatica del ricorso in luogo dell'originale - Conseguenze - Improcedibilità - Rilevabilità d'ufficio - Notifica del controricorso - Mancata eccezione di improcedibilità - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
L'art. 369, primo comma, cod. proc. civ. prevede che, nel termine di venti giorni dalla notificazione, il ricorrente deve depositare l'originale del ricorso per cassazione a pena di improcedibilità dello stesso e tale sanzione non è esclusa dal semplice deposito della copia del ricorso, peraltro priva della relata di notifica, in quanto la produzione di una copia fotostatica mancante della garanzia di autenticità non consente la verifica della tempestività del ricorso e dell'esistenza di una valida procura. La violazione del termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)