Sez. 6 - , Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017 (Rv. 647031 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico - Conseguenze - Improcedibilità - Rilevabilità d'ufficio - Rispetto del termine ex art. 369 c.p.c. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)