Sez. 3, Sentenza n. 18942 del 11/12/2003 (Rv. 569298 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Inammissibilità - Deducibilità in sede di giudizio di revocazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ..(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso ordinario con il quale si lamentava che il giudice non avesse rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, assumendo erroneamente che questa fosse firmataria del contratto di somministrazione per cui era causa, mentre nell'atto di citazione la stessa attrice dichiarava che il contratto era stato sottoscritto da una terza persona).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)