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Sez. 3, Sentenza n. 4864 del 07/03/2005 (Rv. 580738 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Inammissibilità - Deducibilità in sede di giudizio di revocazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580738-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI

Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso ordinario con il quale si lamentava che il giudice avesse escluso il diritto al compenso per la custodia di un veicolo rimasto presso la ditta incaricata della rivendita nonostante il rifiuto di quest'ultima di trattenerlo oltre; la S C., rilevato che il giudice di merito aveva ricostruito il rapporto tra le parti quale mandato a vendere, che escludeva la restituzione in mancanza di esplicita revoca o rinuncia al mandato stesso, ha ritenuto che la censura del ricorrente, fondata sulla supposta esistenza di un rapporto di deposito del veicolo, si risolveva in una inammissibile denuncia di travisamento del fatto) .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)