diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 637 del 20/01/1995 (Rv. 489796 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE | Dichiarazione di esecutorietà - Art. V della convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Applicabilità - Conseguenza - Dichiarazione di esecutorietà - Atto dovuto - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489796-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE

Per la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera, resa ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (ratificata con legge n. 62 del 1968), deve trovare applicazione, non già l'art. II, che disciplina la deroga alla giurisdizione dei giudici degli Stati contraenti e le condizioni per la giurisdizione dell'arbitro straniero, bensì l'art. V di detta convenzione; con la conseguenza che la dichiarazione di esecutorietà del lodo straniero è un atto dovuto per l'ordinamento italiano, se il giudice italiano non rilevi, "ex officio" la non compromettibilità in arbitri della controversia o la contrarietà all'ordine pubblico, ovvero se la parte interessata a contestare l'esecuzione della sentenza non fornisca la prova dell'invalidità della clausola compromissoria, secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata emessa, ovvero della sussistenza di una delle condizioni ostative al riconoscimento o all'esecuzione, previste dal citato art. V.

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1968 num. 62, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)