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Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 03/02/1998 (Rv. 512139 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Vizi redibitori e consegna di "aliud pro alio" - Criterio di distinzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512139-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE

Il criterio distintivo fra i vizi redibitori della cosa compravenduta, i quali se tempestivamente denunciati, danno luogo ai rimedi di cui agli artt. 1492, 1495 cod. civ., e la consegna di "aliud pro alio" che da luogo all'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., va individuata nell'appartenenza o non della cosa consegnata allo stesso "genus" della cosa pattuita, determinato alla stregua di quei criteri merceologici in base ai quali si stabilisce la collocazione di un bene in una categoria o tipologia commerciale del tutto diversa rispetto alle altre.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)