Sez. 1, Sentenza n. 671 del 21/01/2000 (Rv. 533052 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE | Convenzione di New York 10 giugno 1958 - Applicabilità - Dichiarazione di esecutorietà - Condizioni.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE
La dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera, resa ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con legge n. 62 del 1968, è regolata dall'articolo V della Convenzione medesima, che prevede quale condizione ostativa al riconoscimento, tra l'altro, l'impossibilità di far valere le proprie ragioni, condizione, la cui sussistenza deve essere provata dalla parte nei cui confronti la sentenza è fatta valere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)