Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 06/02/1987 (Rv. 450729 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - PERSONA FISICA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLA - COSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA - RATIFICA ESPRESSA O TACITA DELLA CONDOTTA DIFENSIVA PRECEDENTE - SANATORIA CON EFFETTO RETROATTIVO DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA - PERSONA FISICA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLA - COSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA - RATIFICA ESPRESSA O TACITA DELLA CONDOTTA DIFENSIVA PRECEDENTE - SANATORIA CON EFFETTO RETROATTIVO DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.*
Qualora la persona giuridica sia stata presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla, il difetto di legittimazione processuale è sanato con effetto retroattivo, rispetto alle eventuali nullità da esso dipendenti, mediante la Costituzione, in qualsiasi stato e grado del giudizio, del legale rappresentante della persona giuridica stessa, il quale ratifichi espressamente o tacitamente, la condotta difensiva precedente a tale Costituzione. Di conseguenza nel caso di appello proposto nei termini del falsus procurator la ratifica del soggetto legittimato intervenuto in qualsiasi momento nel giudizio di secondo grado comporta la riferibilità ex tunc del gravame al predetto soggetto e quindi alla persona giuridica da esso rappresentata. (Conf 1133/85, mass n 439264; (Conf 2148/83, mass n 427005; (Conf 5220/80, mass n 409052; (Conf 5619/79, mass n 402215; (Conf 2099/78, mass n 391478).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)