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Sez. 5, Sentenza n. 25118 del 26/11/2014 (Rv. 633378 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente - Violazione - Avviso di accertamento adottato prima della scadenza, ma notificato dopo - Impugnazione - Omessa deduzione di osservazioni nel lasso temporale previsto - Assenza di un concreto pregiudizio dei mezzi di tutela del contribuente - Conseguenze - Inammissibilità della censura.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633378-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile per carenza d'interesse concreto del ricorrente la censura relativa al mancato rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, qualora, in caso di avviso di accertamento emanato prima, ma notificato successivamente alla sua scadenza, il contribuente non abbia formulato alcuna osservazione nei 60 giorni successivi al rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, attesa l'assenza di un effettivo pregiudizio all'esercizio dei mezzi di tutela accordati dalla legge e, cioè, della possibilità di far valere le proprie ragioni nella fase amministrativa dell'accertamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)