Sez. 3, Sentenza n. 13531 del 11/06/2009 (Rv. 608375 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE | Reato perseguibile d'ufficio - Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Esclusione - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)