Sez. 3, Sentenza n. 27756 del 11/12/2013 (Rv. 628991 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE | Denuncia all'autorità giudiziaria - Assoluzione dell'imputato - Responsabilità risarcitoria del denunciante - Condizioni - Consapevolezza dell'innocenza del denunciato - Necessità - Irrilevanza della calunnia colposa quale illecito civile - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE
La presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria per un fatto perseguibile d'ufficio è fonte di responsabilità risarcitoria nel caso in cui il processo si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato solo se si dimostri che il denunciante era consapevole dell'innocenza del denunciato, atteso che, pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)