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Sez. 3, Sentenza n. 560 del 13/01/2005 (Rv. 579359 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE | Reato perseguibile d'ufficio - Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Esclusione - Condizioni - Applicabilità del principio anche agli esposti presentati al Consiglio dell'ordine degli avvocati - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579359-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poichè, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Tale "regula iuris" deve ritenersi applicabile anche con riguardo agli effetti, eventualmente dannosi, prodotti da esposti presentati al Consiglio dell'ordine degli avvocati a carico di iscritti all'albo: nonostante la diversa natura (amministrativa) di tale organo, e la conseguente, diversa natura dell'azione (disciplinare) da questo esercitata a seguito di tali esposti, difatti, il carattere (nondimeno) pubblicistico di essa interrompe egualmente il nesso eziologico, salvo che l'esposto non abbia, dal suo canto, contenuto calunnioso. A norma dell'art.368 cod. pen., infatti, è calunniosa anche la denuncia (o la querela, l'istanza, la richiesta) diretta ad autorità diversa da quella giudiziaria, che, a quest'ultima, abbia, peraltro, l'obbligo di riferire - obbligo che non può non incombere sul predetto Consiglio dell'ordine, attesane la qualità di organo amministrativo, cui sono, conseguentemente, applicabili gli artt.361 cod. pen. e 331 cod. proc. pen. -, di talchè ben può risultare calunnioso, ai sensi del citato art.368, anche un esposto ad esso presentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 361, Cod. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)