Sez. 3, Sentenza n. 872 del 29/01/1991 (Rv. 470707 - 01)
Contratti agrari - Affitti di fondi rustici - In genere | Rinuncia - Termine per l'impugnazione - Rinunce nelle - Inapplicabilità.
Contratti agrari - Affitti di fondi rustici - In genere
L'impugnazione entro il termine contemplato dall'art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11 riguarda le rinunce annullabili, perché non fatte nelle forme previste, (non espresse davanti al giudice o con l'assistenza delle organizzazioni professionali) e non già le rinunce nulle perché preventive.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)