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Sez. 3, Sentenza n. 872 del 29/01/1991 (Rv. 470707 - 01)

Contratti agrari - Affitti di fondi rustici - In genere | Rinuncia - Termine per l'impugnazione - Rinunce nelle - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1991-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470707-01

Contratti agrari - Affitti di fondi rustici - In genere

L'impugnazione entro il termine contemplato dall'art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11 riguarda le rinunce annullabili, perché non fatte nelle forme previste, (non espresse davanti al giudice o con l'assistenza delle organizzazioni professionali) e non già le rinunce nulle perché preventive.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)