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Sez. L, Sentenza n. 3452 del 21/02/2005 (Rv. 579970 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'attribuzione al redattore della qualifica di caposervizio.
Stato
decisa il 2005-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579970-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito ritenendo che fosse immune da tali vizi l'interpretazione data dai giudici di merito al contratto collettivo di lavoro giornalistico, laddove definisce la figura del caposervizio come giornalista posto a capo di una struttura organica e complessa integrante un servizio redazionale, all'interno della quale egli svolga anche il compito di coordinamento di collaboratori esterni e d'altri giornalisti, a prescindere dal fatto che questi ultimi fossero o meno interni alla redazione, purchè fossero dediti esclusivamente al servizio coordinato dal giornalista della redazione centrale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)