Sez. L, Sentenza n. 320 del 20/01/1989 (Rv. 461476 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE AL REDATTORE DELLA QUALIFICA DI CAPOSERVIZIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE AL REDATTORE DELLA QUALIFICA DI CAPOSERVIZIO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata e logica motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la qualifica di capo servizio spettasse anche al giornalista preposto ad una Sede distaccata del giornale e che, il numero dei giornalisti alle dipendenze del redattore - numero necessario, ai sensi dell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, ai fini dell'attribuzione al redattore della qualifica di caposervizio - dovesse calcolarsi sommando ai collaboratori fissi anche l'unico redattore alle dipendenze del preposto alla Sede predetta).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)