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Sez. L, Sentenza n. 1124 del 22/01/2004 (Rv. 569591 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto dei compensi per lavoro prestato nelle festività infrasettimanali.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569591-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la clausola del contratto collettivo di categoria, che escludeva dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro, non dovesse applicarsi alla retribuzione per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali da un lavoratore con orario normale di quaranta ore settimanali articolato sulla base di turni, con conseguente computabilità della stessa nella predetta base di calcolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)