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Sez. L, Sentenza n. 21400 del 21/10/2015 (Rv. 637577 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Attività didattiche - Tutela assicurativa - Limiti - Prova dello svolgimento di attività protette - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637577-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 limita la copertura assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l'uso eventuale di materiale e/o attrezzature, sicché, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento, che di per sé non dà luogo alla tutela antinfortunistica. (Nella specie, il docente aveva tardivamente allegato di essere preposto all'insegnamento di educazione tecnica e non aveva dimostrato che il tipo di attività svolta fosse riconducibile a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)