Sez. L, Sentenza n. 19495 del 10/09/2009 (Rv. 609809 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE | Attività didattiche - Esperienze scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro - Tutela assicurativa - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, pur non rientrando l'attività didattica nelle fattispecie previste dall'art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'assicurazione obbligatoria, deve ritenersi che detta norma vada interpretata nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell'esercizio delle proprie mansioni - come accade negli istituti di istruzione che svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro - a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o elettriche. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'operatività della tutela assicurativa, atteso che dal verbale ispettivo risultava che nell'aula ove l'insegnante svolgeva lezioni vi erano un televisore, un videoregistratore, uno schermo ed un proiettore, mentre presso l'ufficio della presidenza erano state rinvenute alcune videocassette con l'indicazione degli argomenti riferiti alle materie oggetto del corsi).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)