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Sez. L, Sentenza n. 2895 del 07/02/2008 (Rv. 601801 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Lavorazioni protette - In genere - Attività didattiche - Tutela assicurativa - Limiti - Obbligatorietà delle esercitazioni - Irrilevanza - Prova dello svolgimento di attività protette - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601801-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

L'art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965 limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze o a esercitazioni pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l'art. 1 del medesimo d.P.R. fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche; ne consegue che, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento (nella specie, infortunio "in itinere" occorso mentre l'insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento), che di per sé non dà luogo alla tutela antinfortunistica.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)