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Sez. 2, Sentenza n. 2089 del 27/10/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115220 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - DISCREZIONALITA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE -INOPPUGNABILITA - NULLITA ATTINENTE ALL'ART 185 N 3 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115220-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - DISCREZIONALITA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE -INOPPUGNABILITA - NULLITA ATTINENTE ALL'ART 185 N 3 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza con la quale il giudice dispone la separazione dei giudizi (artt 414 e 497, terzo comma, cod proc pen) e provvedimento ordinatorio rimesso alla valutazione discrezionale del medesimo giudice e contro il quale, per il principio della inoppugnabilita (art 190 cod proc pen) di quei provvedimenti che la legge non dichiara espressamente impugnabili, anche se connessi a provvedimenti che lo siano, non e ammessa impugnazione alcuna. Non e configurabile, nel caso, una delle ipotesi delle nullita, rilevabili di ufficio, previste dall'art 185 n 3 cod proc pen, perche queste presuppongono la violazione delle norme sulla assistenza e sullo intervento dell'imputato, tra le quali non possono annoverarsi quelle che disciplinano la separazione dei giudizi. (V 113959, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 414, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)