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Sez. L, Sentenza n. 12408 del 23/08/2003 (Rv. 566208 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Accertamento in giudizio del relativo diritto - Aggravamenti verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - Valutazione - Disciplina ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità - Specifica richiesta della parte - Necessità - Esclusione - Produzione di documenti - Necessità - Esclusione - Potere del giudice di merito di valutare la idoneità degli elementi acquisiti ad indicare un deterioramento della situazione patologica con conseguente necessità di accertamenti - Sussistenza - Ritenuta irrilevanza di detti elementi - Onere del giudice di motivazione adeguata dell'esercizio di tale potere - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566208-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati ed invalidi civili ai sensi della legge n. 118 del 1971, di conversione in legge del D.L. n. 5 del 1971, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta gli invalidi non autosufficienti, e cioè per la indennità' di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, atteso che il giudizio concernente detta indennità', come quelli relativi alle prestazioni assistenziali in genere, ha per oggetto non già l'atto amministrativo di reiezione della domanda, ma l'esistenza del diritto dell'assicurato alla pensione, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione del citato art. 149 disp. att. cod. proc. civ., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, bensì con riguardo al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria. Tale obbligo non è subordinato ad una richiesta di parte, e nemmeno alla produzione di documenti effettuata dalla parte, essendo invece immanente nella stessa funzione giudicante, e traendo pertanto origine da ogni elemento processuale che delinei la necessità dell'accertamento. Nell'adempimento di detto obbligo il giudice di merito conserva l'insindacabile potere di apprezzare l'idoneità degli elementi prospettati dalla parte o acquisiti di ufficio ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica ed a delineare l'esigenza di conseguenti accertamenti, e, in caso di ritenuta irrilevanza degli indicati elementi, ha l'onere di motivare adeguatamente l'esercizio del potere stesso.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)