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Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005 (Rv. 581039 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Specifica domanda amministrativa - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Improcedibilità della domanda giudiziaria - Inclusione nella domanda diretta al conseguimento della pensione di inabilità - Esclusione - Art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581039-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n.18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp.att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 26, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)