Sez. 3, Sentenza n. 8938 del 12/04/2013 (Rv. 625823 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Vendita del fondo in pendenza del termine per il pagamento del prezzo - Esercizio del diritto di riscatto da parte del coltivatore - Ammissibilità - Domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento o di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari, laddove il proprietario venda il fondo a terzi dopo l'accettazione della proposta di alienazione da parte del coltivatore ed in pendenza del termine per il pagamento del prezzo, agli effetti dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, il coltivatore può esercitare il diritto di riscatto, pur trattandosi di ipotesi non espressamente prevista dal legislatore a tal fine, dovendosi, per contro, rigettare la pretesa dello stesso volta a conseguire l'accertamento dell'avvenuto trasferimento in proprio favore della proprietà del terreno in contestazione, ovvero una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)