Sez. 3, Sentenza n. 22187 del 20/10/2009 (Rv. 609950 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Presupposti - Violazione dell'onere di "denuntiatio" o vendita a prezzo superiore di quello offerto al coltivatore - Necessità inderogabile - Esclusione - Sostanziale inosservanza dell'obbligo di preferenza verso il coltivatore - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di rapporti agrari, il diritto di riscatto è accordato al coltivatore diretto dall'art. 8, comma quinto, della legge n. 590 del 1965, non solo nelle due ipotesi ivi espressamente previste (e cioè l'omissione della "denuntiatio" o la vendita ad un terzo a prezzo superiore di quello offerto al coltivatore), ma anche in tutte le ipotesi di sostanziale inosservanza da parte del proprietario dell'obbligo di preferenza dell'affittuario.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)