Sez. 1, Sentenza n. 5282 del 06/12/1977 (Rv. 388945 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA)-INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA DEI PREZZI DEI BENI DI LARGO CONSUMO PREVISTA DAL DL N 427 DEL 1973 - VIOLAZIONE - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO - SANZIONI - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE - NORME APPLICABILI - OMISSIONE DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE OD OMISSIONE DI SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA)-INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA DEI PREZZI DEI BENI DI LARGO CONSUMO PREVISTA DAL DL N 427 DEL 1973 - VIOLAZIONE - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO - SANZIONI - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE - NORME APPLICABILI - OMISSIONE DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELL'INFRAZIONE OD OMISSIONE DI SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - CONSEGUENZE.*
In materia di disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, l'art 10 del DL 24 luglio 1973 n 427 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973 n 496), ove rinvia agli artt 9 13 della legge 3 maggio 1967 n 317, sul sistema sanzionatorio delle norme della circolazione stradale, comporta l'applicabilita di tutte le Disposizioni dettate da tale ultima legge in ordine al procedimento di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle relative sanzioni, ivi comprese quelle che, pur non espressamente richiamate, come l'art 7 in materia di contestazione e notificazione delle infrazioni, costituiscano il necessario presupposto per l'operativita del procedimento stesso. Pertanto, anche con riguardo a violazioni al DL n 427 del 1973, la mancata contestazione immediata dell'infrazione o successiva notificazione, al trasgressore od alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa, ai sensi del citato art 7 della legge n 317 del 1967, comporta, nei confronti del relativo soggetto, l'Estinzione dell'obbligazione, rimanendo irrilevante a tal fine, che detto soggetto abbia avuto aliunde conoscenza del fatto, ovvero che l'infrazione sia stata ritualmente contestata o notificata ad altri. (V 1966/77, mass n 385695).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 13, Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 art. 10 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 496 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)