Sez. 1, Sentenza n. 2832 del 06/05/1985 (Rv. 440598 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TERMINE - PROROGA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI PROROGA - IMPROPONIBILITÀ EX ART. 111 COST. - SOPRAVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE PROROGATO - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - TERMINE - PROROGA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI PROROGA - IMPROPONIBILITÀ EX ART. 111 COST. - SOPRAVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE PROROGATO - IRRILEVANZA.*
Il termine previsto dall'art. 187 della legge fallimentare per la durata dell'amministrazione controllata, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 luglio 1978 n. 391 (che lo ha elevato da uno a due anni), ha carattere perentorio. Ne consegue l'illegittimità del decreto del tribunale di proroga della amministrazione controllata oltre il suddetto termine, la quale è deducibile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, indipendentemente dalla circostanza della sopravvenuta scadenza del termine prorogato (non implicante il venir meno dell'interesse a ricorrere). (V 2215/83, mass n 427063; (V 2466/75, mass n 376362; (V 2466/75, mass n 376361).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge 24/07/1978 num. 391 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)