Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 06/07/1999 (Rv. 528318 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Appellabilità - Esclusione - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (dovendosi qualificare come tale l'opposizione concernente la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione) è inappellabile ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. e pertanto contro la stessa è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)