diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6968 del 06/07/1999 (Rv. 528318 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Appellabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528318-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (dovendosi qualificare come tale l'opposizione concernente la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione) è inappellabile ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. e pertanto contro la stessa è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)